Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne
Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne
Elaborata da un gruppo ad hoc (denominato Immigrazione) nel 1991 e trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 10 dicembre 1993, nel testo rivisitato dalla Commissione si propone l’obiettivo di stabilire norme comuni sul trattamento dei cittadini degli Stati terzi che vogliono soggiornare nel territorio comunitario (v.).
La Convenzione, che non è ancora stata ratificata a causa dei contrasti tra Spagna e Regno Unito sull’esercizio dei controlli a Gibilterra, prevede:
— i principi generali e comuni a tutti gli Stati membri per il controllo e l’attraversamento delle frontiere esterne;
— le condizioni in base alle quali cittadini extracomunitari che risiedono in uno degli Stati membri possono spostarsi in un altro paese comunitario senza visto (v.);
— l’istituzione di una lista delle persone alle quali gli Stati membri hanno rifiutato l’accesso al loro territorio;
— la creazione di un sistema d’informazione europeo per lo scambio d’informazioni sull’elenco comune;
— l’impegno degli Stati membri ad introdurre “sanzioni ai vettori”, affinché le agenzie pubbliche e private di trasporto prendono tutte le misure necessarie per controllare i documenti di viaggio dei passeggeri extracomunitari;
— obbligo di allontanamento per gli stranieri sprovvisti di documenti di soggiorno;
— armonizzazione della politica dei visti.
Elaborata da un gruppo ad hoc (denominato Immigrazione) nel 1991 e trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 10 dicembre 1993, nel testo rivisitato dalla Commissione si propone l’obiettivo di stabilire norme comuni sul trattamento dei cittadini degli Stati terzi che vogliono soggiornare nel territorio comunitario (v.).
La Convenzione, che non è ancora stata ratificata a causa dei contrasti tra Spagna e Regno Unito sull’esercizio dei controlli a Gibilterra, prevede:
— i principi generali e comuni a tutti gli Stati membri per il controllo e l’attraversamento delle frontiere esterne;
— le condizioni in base alle quali cittadini extracomunitari che risiedono in uno degli Stati membri possono spostarsi in un altro paese comunitario senza visto (v.);
— l’istituzione di una lista delle persone alle quali gli Stati membri hanno rifiutato l’accesso al loro territorio;
— la creazione di un sistema d’informazione europeo per lo scambio d’informazioni sull’elenco comune;
— l’impegno degli Stati membri ad introdurre “sanzioni ai vettori”, affinché le agenzie pubbliche e private di trasporto prendono tutte le misure necessarie per controllare i documenti di viaggio dei passeggeri extracomunitari;
— obbligo di allontanamento per gli stranieri sprovvisti di documenti di soggiorno;
— armonizzazione della politica dei visti.